Informazioni generali

Chiunque intenda cambiare il proprio nome o il proprio cognome oppure aggiungere un altro nome all'esistente deve rivolgersi alla Prefettura.

E' dunque necessario che il soggetto interessato presenti la domanda e la relativa dichiarazione sostitutiva:

  • al Prefetto della Provincia del luogo di residenza o, in alternativa
  • al Prefetto nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

Se la richiesta risulterà meritevole di considerazione il richiedente verrà autorizzato a far pubblicare, per 30 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del comune di nascita e del comune di residenza (se diverso) un avviso contenente il sunto della domanda.

Trascorsi i tempi di pubblicazione il Prefetto, accertata la regolarità delle pubblicazioni e vagliate le eventuali opposizioni pervenute, potrà accogliere o respingere la domanda. In caso di esito positivo emanerà un decreto di autorizzazione. Le modifiche avranno effetto solo dal momento della trascrizione nel Registro di stato civile del Comune di residenza del decreto prefettizio.

Nel concreto dunque i privati, che ai sensi del D.P.R. n. 396 del 03/11/2000 devono provvedere alla pubblicazione dell'avviso di cambiamento nome all'Albo online, devono consegnare il relativo atto al protocollo generale (non vi è dunque la necessità di rivolgersi fisicamente allo sportello dell'Ufficio di Stato Civile) con richiesta di pubblicazione da parte del messo comunale. Nella modulistica si allega facsimile modulo con sunto dell’autorizzazione alla pubblicazione.

A chi rivolgersi

Telefono:

0499697937

Email:

protocollo@comune.piazzola.pd.it

Ultimo aggiornamento:

13/03/2024
Approfondimenti

Normativa:

D.P.R. n. 396 del 03/11/2000

Documentazione da presentare

Responsabili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:

Messo (Responsabile: Fortin Paolo)

Responsabile del provvedimento:

Dettagli Procedimento

Modalità avvio:

Ad istanza dell'interessato

Comunicazioni a terzi:

Pubblicazione all'Albo

Strumenti di tutela riconosciuti dalla legge:

L. 241/1990 (in particolare artt. 2 e 25)

Rilevanza SUAP:

No