Informazioni generali
Chi porta la propria residenza a Piazzola sul Brenta oppure cambia abitazione nell'ambito del territorio comunale, ponendo la propria dimora abituale presso il nuovo indirizzo, deve comunicarlo all'Ufficio anagrafe - Servizi demografici entro 20 giorni dall'avvenuto cambio; la comunicazione può avvenire presentandosi allo sportello oppure per via telematica. Se il trasferimento riguarda una famiglia, la comunicazione può essere effettuata da uno dei componenti maggiorenni.
NOTA. È opportuno che il cedente a qualsiasi titolo l'alloggio presso cui la persona fisserà il nuovo indirizzo (specie se familiare) produca entro 48 ore dalla cessione apposita comunicazione di cessione di fabbricato (L. 191/78) presentando la relativa comunicazione all'Ufficio Protocollo del Comune. Inoltre chi cambia abitazione deve presentare denuncia ai fini dell'applicazione della tassa per trasporto dei rifiuti solidi urbani all'Ufficio Tributi del Comune.
Dal 27 aprile tutti i cittadini possono richiedere online il cambio di residenza o di dimora da un Comune all’altro in Italia o il rimpatrio dall’estero per i cittadini iscritti all’AIRE. Può essere richiesto anche il cambio di abitazione nell’ambito di un qualsiasi Comune.
In Modulistica vedi le relative istruzioni.
Aggiornamento del libretto di circolazione a seguito del cambio di residenza
La legge n. 120/2020, conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha introdotto alcune importanti modifiche al codice della strada, tra cui anche la modifica dell’aggiornamento dei dati relativi all’indirizzo di residenza di un proprietario di veicoli.
In particolare l’art. 49 abolisce il rilascio di un tagliando adesivo che il cittadino aveva l’obbligo di applicare sul documento di circolazione ai fini dell’aggiornamento della carta di circolazione – oggi “Documento Unico”. Dispone invece l’obbligo di richiedere unicamente l’aggiornamento dei dati contenuti nell’Archivio Nazionale Veicoli (ANV). Pertanto – precisa la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/10/2020 – la variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) senza rilascio al cittadino di qualsivoglia attestazione.
La suddetta circolare precisa inoltre che, tramite le apposite funzioni rese disponibili sul Portale dell’Automobilista, il cittadino può scaricare un’attestazione, in formato pdf, contenente i dati di residenza, così come registrati nell’ANV, da esibire in caso di necessità. Per maggiori informazioni consultare il Portale dell'Automobilista.
Quali controlli vengono fatti ?
Il Comune di iscrizione avrà 45 giorni di tempo dalla data della dichiarazione per effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni e per accertare se la dimora abituale dei richiedenti si trova dove è stato effettivamente dichiarato.
Nel caso di accertamenti negativi o di verifica di assenza di requisiti, il Comune dovrà sospendere i termini del procedimento e comunicare agli interessati l’esito dei controlli e la possibilità che la richiesta possa avere un esito negativo (art. 10 bis della L. n.241/1990).
Gli interessati, dal ricevimento della comunicazione, avranno 10 giorni di tempo per comunicare al comune osservazioni o integrazioni all'istanza.
Qualora il Comune ricevesse nei termini previsti comunicazioni, osservazioni o documentazioni dagli interessati, i termini del procedimento riprenderanno a decorrere trascorsi 10 giorni dal ricevimento.
Qualora entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte degli interessati, non fosse pervenuta al Comune alcuna comunicazione, osservazione o doucmentazione, i termini del procedimento riprenderanno a deoccrere da tale data.
Nel caso in cui la comunicazione al cittadino non venisse inviata nei tempi previsti (45 giorni dall’istanza), quanto dichiarato dal cittadino non potrà più essere contestato sulla base del principio del “silenzio-assenso”.
Cosa succede qualora la richiesta non venisse accolta ?
Qualora la procedura avesse un esito negativo il Comune di iscrizione dovrà annullare l'iscrizione e il Comune di cancellazione dovrà ripristinare l'iscrizione nella propria anagrafe, come se l'iscrizione e la cancellazione non fossero mai avvenute.
Stati di famiglia separati
In una stessa abitazione le persone che vi abitano possono avere stati di famiglia separati esclusivamente nel caso in cui tra di loro non sussistano legami di parentela fino al 6° grado (sia diretto, collaterale che affine), adozione, tutela o da vincoli affettivi (art.4 d.P.R. n.223/1989).
Le badanti, o tutti coloro che siano legati da un rapporto di lavoro con la persona residente nell'abitazione (domestici, autisti, giardinieri), possono richiedere stati di famiglia separati nei confronti dei loro assistiti.
Tempi
Entro 2 gg. dal ricevimento della richiesta.
A chi rivolgersi
Telefono:
0499697937
Email:
protocollo@comune.piazzola.pd.it
Ultimo aggiornamento:
13/03/2024-
Approfondimenti
Normativa:
L. 1228/1954; D.P.R. 223/1989
Documentazione da presentare
Ulteriori informazioni:
Ai fini dell'espletamento della pratica bisogna presentarsi muniti di:
- documento di identificazione valido;
- planimetria dell'edificio (se è posseduta) per l'individuazione del numero civico;
- patente e libretto di circolazione (per riportare la variazione di residenza sulla patente di guida italiana e/o su carte di circolazione di veicoli immatricolati in Italia).
In caso di invio mediante canali telematici sarà necessario, ai fini della validità, che sia soddisfatto uno dei seguenti sistemi di identificazione del mittente:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso una casella di posta elettronica certificata del richiedente;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del richiedente siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
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Responsabili
Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:
Anagrafe - Servizi demografici (Responsabile: Fortin Paolo)Responsabile del procedimento:
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Dettagli Procedimento
Modalità avvio:
Ad istanza dell'interessatoStrumenti di tutela riconosciuti dalla legge:
L. 241/1990 (in particolare artt. 2 e 25)